Raddoppiato a € 516,46 il limite di esenzione fiscale per prestazioni in servizi a favore dei lavoratori dipendenti.

Raddoppiato a € 516,46 il limite di esenzione fiscale per prestazioni in servizi a favore dei lavoratori dipendenti. Ne beneficia il welfare aziendale

In conseguenza della contingenza economica derivante dal Covid, con l’approvazione del Decreto Legge n.104 del 14 agosto 2020 (il cosiddetto “Decreto Agosto”),  è stato raddoppiato per il 2020  il limite di non imponibilità fiscale per prestazioni in servizi erogate da un datore di lavoro a favore dei propri dipendenti, passando da € 258,23 a € 516,46.


La misura rimane disponibile anche per iniziative ad personam, non è infatti necessario coinvolgere categorie omogenee di lavoratori per usufruire di questa possibilità.

In sostanza, una polizza pagata dal datore di lavoro con beneficiari i lavoratori dipendenti non è imponibile fiscalmente in capo a questi ultimi e non comporta ulteriori oneri contributivi a carico dell’azienda, nel caso il premio sia inferiore a tale nuova soglia. In caso di superamento della soglia di € 516,46 il premio diverrebbe invece integralmente imponibile. Per il momento la misura riguarda esclusivamente l’anno fiscale 2020, si ritiene auspicabile che con la legge di bilancio per il 2021 possa essere confermata e/o migliorata per le annualità successive.