Chiarimenti sulla RITA dei fondi pensione da parte di COVIP

La Commissione di vigilanza sui fondi pensione ha emanato la Circolare n.4209 del 17 settembre 2020, con la quale esplicita ulteriori chiarimenti in merito alla Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA). La RITA è una prestazione richiedibile, a determinate circostanze, al termine di un percorso di accantonamento in una forma di previdenza complementare.

I chiarimenti più rilevanti comunicati dalla Commissione:

è possibile fare richiesta di RITA anche da parte di una persona già titolare di trattamenti pensionistici anticipati (es. “pensione anticipata”, “quota 100”, “opzione donna”, etc.

– nella fase di percezione della RITA è possibile lo svolgimento di un’attività lavorativa

– durante la fase di percezione della RITA è anche possibile proseguire con la contribuzione al fondo pensione

Questi chiarimenti, abbinati ai noti vantaggi fiscali collegati alla RITA, confermano ulteriormente la convenienza dell’opzione, rendendola una facoltà estremamente conveniente per molti aderenti alla previdenza complementare.