Polizze vita con finalità successorie: coacervo “successorio” e “donativo”, il Fisco accoglie il parere della Cassazione
Con la Circolare n.29 del 19 ottobre 2023, l’Agenzia delle Entrate, conformandosi agli orientamenti consolidati della Corte di cassazione e superando la propria prassi sul punto chiarisce che:
ai soli fini dell’imposta di successione, l’istituto del coacervo “successorio” deve ritenersi non più attuale, con la conseguenza che lo stesso non può essere applicato né per determinare le aliquote né ai fini del calcolo delle franchigie
ai soli fini dell’imposta di donazione, l’istituto del coacervo “donativo” continua a trovare applicazione, ma dallo stesso vanno escluse le donazioni poste in essere tra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre 2006, periodo in cui la disciplina relativa all’imposta sulle successioni e donazioni risultava abrogata
